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Q4, 2015 - Editoriale

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decisionale che non sono previsti dal “testo unico” e presuppongono

prerogative e poteri che raramente possiedono le strutture di health and

safety (quando specificamente create). Anche questa evidenza costituisce

una debolezza nelle prassi aziendali più frequenti, in ordine alla

organizzazione della salute e sicurezza in azienda, che il Rapporto

evidenzia in modo chiaro e che, auspico, venga progressivamente superata

attraverso una corretta collocazione – e congrua dotazione in termini di

risorse umane e strumenti operativi – delle funzioni aziendali di governo

della salute e sicurezza nelle aziende italiane.

Inoltre, sarebbe opportuno che i comportamenti di preposti e lavoratori

fossero oggetto di una efficace attività di vigilanza, nel rispetto di quanto

disposto dall’articolo 18, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/08, che espone a

responsabilità i datori di lavoro e i dirigenti non solo quando violino le

norme ad essi specificamente dedicate (v. obblighi di cui all’articolo 18

del “testo unico”), ma anche quando omettano di vigilare

sull’adempimento degli obblighi da parte di preposti e/o lavoratori.

A tale ultimo riguardo, di particolare rilevanza è, a mio avviso, la

disposizione di cui all’articolo 16, ultimo comma, del D.lgs. n. 81/2008, la

quale prevede che: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di

vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da

parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente

periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del

modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”. Tale

disposizione comporta, come è stato osservato, la necessità di integrare lo

strumento della delega con il modello di organizzazione e gestione di cui

all’articolo 30 del D.lgs. n. 81/08, senza il quale le deleghe conferite non

potranno più svolgere la funzione di esonero della responsabilità del datore

di lavoro delegante. In tal caso, d’altro verso, l’esistenza di un modello,

non solo adottato ma anche “efficacemente attuato”, può produrre un

effetto liberatorio del soggetto obbligato (delegante) rispetto all’obbligo di

vigilare sulla condotta del soggetto obbligato e, quindi, una incidenza del

modello di organizzazione e gestione non solo sulla responsabilità

amministrativa dell’ente ma su quella individuale del soggetto (persona

fisica) delegante.

Con questa previsione secondo alcuni sarebbe stata introdotta una sorta

di “presunzione” (iuris tantum) di avvenuto controllo da parte del datore

di lavoro, al ricorrere delle condizioni ivi previste (ossia di un modello