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Un sostegno economico concreto dall'Istituto per l’attivazione di progetti di reinserimento personalizzati
Dal primo gennaio è entrato in vigore l’obbligo, per le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette, a prescindere dalle nuove assunzioni.
L’obbligo è di particolare rilevanza per chi si occupa di formazione, ed in particolare di quella legata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. La presenza di un lavoratore con disabilità impone particolari attenzioni nella progettazione ed esecuzione dell’attività preventiva: sia se rivolta ai lavoratori disabili, ma anche rivolta al resto del personale. Un esempio lampante nell’ambito della prevenzione riferita al primo soccorso o all’antincendio: in caso di emergenza la gestione della disabilità sul posto di lavoro deve essere programmata con cura e per tempo. La predisposizione del piano di evacuazione, l’individuazione delle vie di fuga, la formazione delle squadre di emergenza e le prove di evacuazione sono attività che non potranno prescindere dall’attenzione ai lavoratori disabili presenti.
Nel caso in cui l’assunzione ai sensi della nuova normativa riguardi un disabile da lavoro, l’Inail può intervenire con misure di sostegno all’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a garantirgli la parità di diritti con gli altri lavoratori. In particolare, l’Istituto rimborsa ai datori di lavoro interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.
Il dettaglio delle modalità operative per l’attivazione degli interventi è contenuto nelle circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile.
Le tre tipologie di intervento previste riguardano il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, dagli interventi edilizi, impiantistici e domotici ai dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro (per cui è previsto un limite massimo di spesa rimborsabile pari a 95mila euro), l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, dagli arredi agli ausili e ai dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli che costituiscono uno strumento di lavoro (40mila euro), fino agli interventi personalizzati di formazione e tutoraggio, per l’addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature (15mila euro).
Nel limite massimo fissato per ogni tipo di intervento, l’Inail rimborsa al datore di lavoro il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e il 60% del costo totale degli interventi di formazione. Inoltre, l’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.
Per ulteriori informazioni: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-misure-sostegno-collocamento-disabili.html
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