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Lo sconcerto di Eugenio Ariano, Coordinatore del Gruppo di Lavoro CIIP “Prevenzione in agricoltura e selvicoltura”, circa la misura contenuta nel decreto Milleproroghe
Sono costantemente oltre 120 i decessi annui nell’uso del trattore, come mostrano i dati dell’osservatorio, istituito da INAIL e Coordinamento delle Regioni sugli infortuni nel settore agricolo o forestale, che raccoglie tutti gli infortuni che avvengono ai lavoratori agricoli, ivi compresi coloro che svolgono attività agricola a titolo hobbistico.
Accanto alla revisione periodica delle macchine, la formazione specifica all’uso è dunque strumento di fondamentale importanza preventiva; per convincersene del resto basta dare un’occhiata alle dinamiche descritte nel registro degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo.
(https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp).
L’obbligo formativo era finalmente in vigore, con una regolamentazione applicativa pensata per formare soprattutto i giovani al primo ingresso, prevedendo che chi avesse almeno due anni di esperienza sul campo necessitasse solo di periodico aggiornamento d’aula; ciò aveva consentito un avvio tutto sommato tranquillo, con qualche ritardo organizzativo solo nell’attività di aggiornamento, comprensibile data la grande massa di lavoratori da formare, che poteva giustificare al più una proroga a fine 2016 della scadenza dell’aggiornamento.
Invece con la legge milleproroghe si è pensato bene di rimandare al 31/12/2017 l’entrata in vigore di una norma già operativa, con il seguente brillante risultato:
Con buona pace della logica quindi, coloro che maggiormente necessitano di formazione, e per i quali non vi erano ritardi oggettivi, non dovranno frequentare corsi abilitanti fino a tutto il 2019, mentre chi ha già esperienza deve frequentare i corsi di aggiornamento entro il 2018.
Chi ha diligentemente ottemperato agli obblighi (in vigore fino a fine febbraio 2017) è naturalmente penalizzato dato che la periodicità dell’aggiornamento non è modificata, ma massimamente penalizzate sono le categorie non agricole, per le quali la proroga non vale, riproducendo ancora una volta una situazione di diversi obblighi per lavoratori di categorie diverse, che appare contraria al principio di uguaglianza consacrato nell’articolo 3 della Costituzione.
Dott. Eugenio Ariano
Coordinatore del Gruppo di Lavoro CIIP “Prevenzione in agricoltura e selvicoltura”
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