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Il commento del Consigliere Nazionale AiFOS Stefano Farina alla luce delle recenti indicazioni dell'Ispettorato nazionale del Lavoro
Il tema della videosorveglianza dei lavoratori è sempre stato e continua ad essere un elemento di attenta valutazione da parte dei soggetti che devono autorizzare l’utilizzo di questi sistemi. Ormai da tempo esistono delle regole ben definite per l’iter autorizzativo che prevedono, per talune situazioni, l’autorizzazione preventiva della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Una delle finalità previste per il controllo è quella legata alla sicurezza del lavoro, ed al fine di fare chiarezza su questo aspetto - con protocollo di data 18 giugno 2018 - l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una lettera circolare a firma del Capo dell’Ispettorato Dott. Paolo Pennesi, ha dato indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi in capo all’Ispettorato stesso. La necessità della lettera circolare deriva da diverse richieste di chiarimento in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro” e detta indicazioni in merito.
A suo tempo erano già stato diffuso il modello per la presentazione delle richieste ed ora viene sottolineato che in caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, devono essere puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da una apposita documentazione di supporto. Nella lettera circolare si precisa che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro devono trovare adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Pertanto, l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’INL (per le imprese plurilocalizzate) dovrà necessariamente essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
Certamente una valutazione importante che si spinge a far rilevare come l’elemento cardine, dal quale devono derivare le scelte in merito alla videosorveglianza dei lavoratori, parta da una corretta valutazione dei rischi, dalla conseguente stesura di procedure e dall’adozione delle misure necessarie. L’INL, già con la Circolare 5 emanata in data 19 febbraio 2018, aveva dettato indicazioni operative sull’installazione e sulla corretta utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro e altri strumenti di controllo.
Con tale provvedimento erano state introdotte numerose modifiche che riguardavano ad esempio la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi, l’utilizzo in talune situazioni dei dati biometrici, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale”. Per quanto atteneva la sicurezza, in detta circolare veniva precisato che l’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Con la lettera circolare del 18 giugno, viene semplicemente richiesto di motivare tali ragioni. Un aspetto che invece dovrà essere approfondito riguarda l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nei cantieri temporanei o mobili, ambito lavorativo che coinvolge contemporaneamente più datori di lavoro, più documenti di valutazione del rischio e pertanto che necessità di ulteriori passaggi.
Chiudo questa breve riflessione ricordando infine l’obbligo dell’applicazione e rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativamente al trattamento dei dati raccolti nelle forme sopra indicate.
Appendice normativa:
Legge n. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori
Art. 4.
Impianti audiovisivi. (1)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (2)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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