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Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la lettera circolare n. 3/2017 ha fornito alcune indicazioni al personale ispettivo in merito ai comportamenti omissivi dell'obbligo di sorveglianza sanitaria nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporvi il lavoratore (ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08).
Nella circolare, che ha per oggetto ”Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori”, l'Ispettorato ricorda che si tratta di un obbligo sanzionato e ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito nei tre commi dell'art. 18 del D.Lgs. n.81/2008:
Infine, l'Ispettorato ricorda che, con la circolare n. 33/2009, l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza" (art. 13 del D.Lgs. n. 81/08). Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.
Il testo integrale della circolare all'indirizzo https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/normativa/INL-lett-circ-n-3-2017-Sorveglianza-sanitaria.pdf
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