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I chiarimenti nell'interpello n.1/2018 proposto dall'Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati (ANIP)
Con l'interpello numero 1/2018 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dall'Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati (ANIP), alla luce di una situazione nella quale un'impresa "si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)".
Alla Commissione veniva richiesto in prima battuta se l'obbligo di cui all'art. 18 comma 1 lett b) (designazione addetti antincendio) potesse ritenersi assolto attraverso la presa d'atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze.
Inoltre, si chiedevano chiarimenti anche sul fatto che le squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro e, infine se la presa d'atto potesse avvenire nell'ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all'art. 26 del T.U, attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, così da soddisfare l'obbligo di designazione di cui all'art. 18 del TUS.
Questi i quesiti posti, ai quali la Commissione interpelli ha risposto, chiarendo preliminarmente i contorni dell'obbligo di designazione dei lavoratori che si occupano di gestione dell'emergenza, in base all’art. 18 comma 1 lett.b del D.Lgs. n. 81/2008 e alle previsioni dell'art. 43, oltre ai criteri generali di sicurezza antincendio definite nel DM 10/3/98.
Oltre a ciò e facendo anche riferimento all'art. 26 del Testo Unico per gli obblighi connessi all'appalto d'opera/servizi, la Commissione ha risposto soltanto sulle questioni inerenti agli obblighi generali di legge e non a quelli gestionali/organizzativi fra le aziende associate ANIP e i loro clienti, riconoscendo fuor di dubbio, che "Anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come - ad esempio - nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi".
Tuttavia, proprio in considerazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b) il datore di lavoro committente deve fornire"Agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività". Oltre a ciò, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, scrive la Commissione Interpelli, "Devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente.
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione".
Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.1/2018.
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