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Il chiarimento contenuto nell'interpello n.1/2017 proposto dalla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Con l'interpello numero 1/2017 del 20 dicembre la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la quale chiedeva il parere della commissione circa la vendita di attrezzature e macchinari non a norma.
Il dubbio interpretativo deriva da una pronuncia della Cassazione Penale (sentenza n.40590 del 1 ottobre 2013) riguardante la vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza. La Cassazione sentenziò che l’atto di vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell'attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto, non configura una violazione del precetto normativo limitatamente alle vendite in cui l'acquirente è un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi. In sostanza,la Cassazione ha stabilito che non c’è violazione della norma se l’atto divendita/trasferimento di proprietà avviene ai fini della messa a norma dell’attrezzatura di lavoro, dispositivo di protezione individuale o impianto. Non vi è cioè violazione della normativa solo nei casi in cui la vendita avviene nei confronti di un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti. Stesso discorso se l’acquirente è un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi.
È importante ricordare che l’articolo 23, comma 1, del citato d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che «[…] sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione». Coerentemente a tale divieto il successivo articolo 72 del medesimo decreto legislativo stabilisce che «chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V».
Tuttavia, con l'interpello numero 1/2017 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito che «la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale e di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis».
Fai clic qui per scaricare il testo dell'Interpello n.1/2017
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